Di seguito i punti principali della normativa:

• L’art. 1 comma 21 lettera b) della legge n. 92 del 2012 ha stabilito che “prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio. Questa comunicazione va fatta ogni volta che si chiama il lavoratore a svolgere l’attività lavorativa e non solo, come già previsto, al momento della stipula del contratto di lavoro intermittente. Per attenuare il carico amministrativo e burocratico connesso a questo adempimento, ai datori di lavoro è data la possibilità di effettuare una unica comunicazione preventiva prima dell’inizio della prestazione lavorativa anche quando il lavoratore debba svolgere un ciclo di prestazioni, ossia lavorare una serie di giorni per una durata non superiore a 30 giorni. Vanno comunicate le giornate di lavoro, non serve comunicare l’orario di lavoro.
La comunicazione può essere effettuata il giorno lavorativo stesso, purché antecedentemente all’effettivo impiego del lavoratore. Inoltre può essere indicata la chiamata, nella comunicazione, anche per più di un lavoratore. Ne consegue che, ad esempio, se un datore ha bisogno di chiamare tre lavoratori per una prestazione lavorativa che inizia alle 20 del giorno stesso, potrà effettuare la comunicazione, secondo le modalità che descriveremo, anche nel pomeriggio.

Comunicazione da effettuare anche per i contratti in corso. L’adempimento della comunicazione preventiva alla Direzione territoriale del lavoro va effettuata anche per i rapporti instaurati prima dell’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, ossia prima
del 18 luglio 2012. Quindi la comunicazione va fatta per tutti i contratti di lavoro intermittente alla chiamata del lavoratore.

La sanzione per mancata comunicazione. Il mancato adempimento della comunicazione preventiva alla Direzione territoriale
del lavoro comporta una sanzione amministrativa e pecuniaria da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore.

L’annullamento, come da Circolare n. 20 del 1 Agosto 2012, deve essere inviato sempre prima dell’inizio della prestazione ovvero, nel caso in cui il lavoratore non si presenti, entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa, salvo il caso della comunicazione inviata tramite sms che dovrà essere sempre effettuata nel medesimo giorno in cui si effettua la comunicazione. Se la chiamata è stata inviata per un intero periodo, si dovrà annullare tutta la comunicazione e rinviarla nuovamente, con le date corrette. Ad esempio, se è stato indicato come periodo di chiamata dal 01 al 05 e si vuole annullare per il solo giorno 03, si deve operare con la cancellazione dell’intero periodo 01-05 e inviare due chiamate distinte per i periodi 01-02 e 04-05.

Fonte www.cliclavoro.gov.it